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Statuto CNII

Comitato di Coordinamento delle Commissioni
degli Ordini Provinciali dell'Ingegneria
dell'Informazione

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituito il Comitato di Coordinamento delle Commissioni degli Ordini Provinciali dell'Ingegneria dell'Informazione.

  1. E’ istituita una segreteria operativa nel luogo specificato dal Regolamento.

  1. La durata del Comitato è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

  1. Il Comitato ha funzioni consultive per il C.N.I. e per gli Ordini aderenti.

  1. L’interazione con gli Ordini si espleta attraverso proposte formulate alle singole Commissioni, che si faranno carico del rapporto con l'Ordine di appartenenza.

  1. Per questioni di interesse nazionale, il Comitato formula le sue proposte direttamente al C.N.I.

  1. Scopo del comitato è favorire lo scambio di informazioni tra le Commissioni al fine di:

  1. Promuovere la figura dell'ingegnere dell'Informazione

  1. Fungere da osservatorio sulle tecnologie e sul mercato

  1. Interpretare in modo omogeneo le leggi ed i regolamenti che riguardano il settore e, quando possibile e necessario, sollecitare gli Ordini ad intervenire in modo migliorativo.

  1. Ampliare la possibilità di scambio di risultati di ricerche, materiale didattico e docenti per corsi, convegni e seminari utili alla categoria, evitando duplicazione di sforzi.

  1. Dare il necessario e richiesto supporto agli Ordini Provinciali che non hanno ancora istituito commissioni specifiche del settore.

  1. Mettere a punto modalità di comunicazione telematica che possano essere utili anche alle commissioni degli altri settori dell'Ingegneria.

  1. Attuare una politica omogenea nel campo della contrattualistica, dei rapporti con il committente in generale e delle tariffe.

Art. 3

Risorse economiche

  1. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico degli Ordini aderenti e del C.N.I.. Sara’ compito dei singoli membri farsi autorizzare le spese necessarie.

  1. L'utilizzo di altre risorse economiche che si dovessero rendere disponibili sarà oggetto di regolamento.

  1. Le spese a carattere generale ordinario (eventi,comunicazioni, sito, etc.) sono a carico del CNI.

Art. 4

Membri

  1. Il Comitato è costituito da ingegneri dell'Informazione iscritti all'Albo, che abbiano avuto mandato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine Provinciale aderente.

  1. Un Consigliere delegato dal CNI fa parte, di diritto, del Comitato.

  1. I membri delle Commissioni del settore Ordini aderenti possono fare proposte, collaborare e fare parte dei gruppi di lavoro.

Art. 5

Criteri di nomina ed esclusione dei membri

  1. I membri sono nominati dagli Ordini Provinciali e da questi possono essere sostituiti durante il corso di operatività del Consiglio Provinciale.

  1. Al rinnovo dei Consigli Provinciali degli Ordini vanno rinominati i membri rappresentanti ciascun Ordine aderente al Comitato

  1. Al fine di garantire la continuità’ nelle attività del Comitato, i membri resteranno in carica sino alla nomina dei successori da parte dei nuovi Consigli Provinciali.

Art. 6

Cariche interne del Comitato

  1. Sono istituite le cariche di Presidente, vice Presidente e Segretario e Rappresentante del C.N.I.

  1. Sarà possibile l’istituzione di altre cariche, in particolare di un secondo vice Presidente e di un Responsabile delle Comunicazioni che possano favorire la buona gestione e la efficacia delle azioni del Comitato.

  1. Gli attuali titolari delle cariche di Presidente, vice Presidente, Segretario e Responsabile delle Comunicazioni, nominati all’unanimità nelle precedenti riunioni, restano in carica fino alle prossime elezioni.

Art. 7

Rinnovo delle cariche e diritti di voto

  1. La durata delle cariche interne sarà la stessa dei Consigli Provinciali degli Ordini.

  1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche (esclusa quella di Rappresentante del C.N.I.) si terranno nella prima riunione del Comitato successiva all'insediamento dei Consigli Provinciali.

  1. Ogni Ordine aderente al Comitato e presente alla riunione per le elezioni avrà a disposizione un numero di voti pari a quello che compete all'Ordine di appartenenza durante il Congresso Nazionale. 

  1. Il voto è riservato agli Ordini presenti, non sono previste deleghe

  1. Qualora un Ordine Provinciale fosse rappresentato da più membri, solo quello delegato dall'Ordine avrà diritto di voto.

  1. Il Rappresentante del C.N.I. è nominato dal C.N.I.

  1. In caso di decadenza di un titolare di carica, per dimissioni, per ritiro della delega da parte dell'Ordine di appartenenza o per qualsiasi altra causa, verrà rinnovata la singola carica con le modalità sopra descritte.

Art. 8

Riunioni del Comitato

1) Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno

Art. 9

Modifica Statuto

Il presente Statuto e' approvato e puo' essere modificato in una riunione del Comitato purché:

  1. l' approvazione o modifica dello Statuto sia all’O.d.G.

  2. siano rappresentati almeno metà piu’ uno degli Ordini aderenti.

  3. Sia raggiunta una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto dei presenti (ogni Ordine presente ed aderente dispone di un voto)

 

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