Il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) offre a tutti gli ingegneri iscritti agli ordini provinciali, che ne facciano richiesta, una casella PEC gratuitamente.
Per ottenere tale casella ci si deve rivolgere al proprio ordine provinciale che ha ricevuto da CNI tutte le istruzioni necessarie. L'ordine provinciale comunicherà la richiesta al CNI che provvederà a fornire, dopo la creazione della casella, le credenziali per il primo accesso, necessario per attivare la casella stessa.
Certamente. Non esistono vincoli sul numero di caselle PEC che ciascuno può possedere. La normativa attuale impone che i professionisti entro la fine di novembre 2009 abbiano almeno una casella di PEC ciascuno e che questa sia stata comunicata al rispettivo Ordine.
Sì. l'Ordine deve essere informato al più tardi entro il 29 novembre 2009. All'Ordine va comunicato anche il nome della casella, sia per poterla usare lui stesso, ma soprattutto per poterla inserire nell'elenco disponibile alle pubbliche amministrazioni, come richiesto dalla normativa.
La legge 2/09 all'art.16 comma 7 recita: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata..."
Il fatto di essere iscritti all'albo degli ingegneri implica che ci si deve dotare di posta elettronica certificata e si è tenuti a comunicarla al proprio ordine, anche se non si fa la libera professione, anche se si è dipendenti di società. Non importa quale sia l'attività svolta dall'iscirtto, anche i pensionati che rimangono iscritti hanno l'obbligo di dotarsi di PEC.
La legge 2/09 prevede che ogni professionista ed ogni azienda si dotino di caselle di PEC.
Pertanto In uno studio associato ogni professionista deve dotarsi della sua casella personale di PEC, ad esempio utilizzando quella fornita gratuitamente tramite dal CNI tramite l'ordine di appartenenza, mentre lo studio, inteso come persona giuridica, deve dotarsi di un'ulteriore casella di PEC entro la fine di novembre 2011.
La normativa prevede che tutti i professionisti iscritti agli albi debbano dotarsi di almeno una casella di PEC entro un anno dall'entrata in vigore del decreto e cioè entro il 29 novembre 2009.
Tuttavia la normativa non prevede esplicitamente sanzioni per chi non si adegua entro tale data.
No. Gli indirizzi di PEC degli iscritti agli albi non saranno resi pubblici, ma inseriti in un elenco ad uso riservato delle pubbliche amministrazioni. In pratica solo le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare liberamente l'indirizzo PEC dell'iscritto, mentre tutti gli altri dovranno farne esplicita richiesta al titolare.
No. Gli Ordini professionali devono solo garantire che l'elenco messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni secondo regole ben precise siano esatti.
Un terzo per ottenere un indirizzo di PEC di un iscritto deve richiederlo all'iscritto stesso.
La casella di PEC richiede solamente che venga aggiunto al programma normalmente utilizzato per la posta elettronica un nuovo profilo per la nuova casella. Non sono necessarie ulteriori modifiche, non è necessario installare programmi aggiuntivi o altro.
Alla casella di PEC è possibile accedere anche tramite interfaccia web sul sito del fornitore.
Si auspica che tutti gli Ordini provvedano a mettere sui propri siti web almeno un link alla pagina webmail del fornitore.
Nessun vincolo. La casella di PEC assomiglia ad una normale casella di posta elettronica e non dipende da alcun sistema operativo.
Certo. Un messaggio di posta elettronica certificata, da valore legale a tutto ciò che viene inviato, compresi gli allegati.
Va però tenuto presente che la posta elettronica certificata da valore legale solo all'invio e quindi garantisce solo che un messaggio è stato spedito e ricevuto.
Per dare valore legale al contenuto di un allegato è necessario utilizzare la firma digitale ed eventualmente le marche temporali.
La ricevuta di presa in carico è un messaggio di posta elettronica che il gestore della casella di PEC invia al mittente dopo aver ricevuto un messaggio da inviare.
Il gestore prima di inviare la ricevuta di presa in carico effettua una serie di controlli e solo dopo che questi sono stati superati invia la ricevuta.
Tale ricevuta equivale alla ricevuta rilasciata dalle Poste quando si invia una raccomandata cartacea.
La ricevuta di avvenuta consegna è la ricevuta che il gestore del destinatario invia al mittente quando mette un messaggio PEC nella casella postale di destinazione.
Nelle intenzioni dovrebbe equivale alla ricevuta che viene inviata al mittente nelle raccomandate RR cartacee.
Va notato che nel momento in cui viene inviata al mittente la ricevuta di avvenuta consegna non è detto che il destinatario sia informato che ha ricevuto un messaggio di PEC.
Il gestore di posta elettronica certificata è tenuto, per legge, a conservare le ricevute di ogni messaggio inviato. Gli utenti possono richiedere al gestore copia delle ricevute ad esempio chiamando l'help desk.
La casella di PEC resta "viva" fintanto che esiste un contratto fra l'utente e il gestore. Normalmente i contratti sono annuali e tacitamente rinnovati.
No. I messaggi di posta elettronica certificata non possono essere "respinti". La procedura infatti prevede che quando il messaggio è arrivato nella mia casella postale venga inviata al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. Tale ricevuta viene inviata prima che l'utente venga a conoscenza di aver ricevuto un messaggio di posta elettronica certificata. Da questo punto di vista la normativa è carente ed andrebbe integrata.
Lo CNIPA ha l'obbligo di creare un elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni e renderlo disponibile pubblicamente.
I cittadini che possiedono una casella di PEC potranno utilizzare tale strumento per comunicare con le pubbliche amministrazioni presenti nell'elenco del CNIPA. Le pubbliche amministrazioni che riceveranno messaggi via PEC potranno utilizzare lo stesso metodo per fornire le risposte.
No. La PEC è equivalente alle raccomandate con ricevuta di ritorno, pertanto l'Ordine può contattare gli iscritti anche con la PEC, ma non esclusivamente.
No. L'introduzione della PEC permette a chi la possiede di sostituire la raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno con messaggi di posta elettronica.
Pertanto solo le comunicazioni di questo tipo potranno essere, ma non si è obbligati, inviate mediante PEC.
Poichè la legge non pone vincoli, non ci sono limiti sul tipo di allegati che possono essere inseriti in un messaggio di posta elettronica certificata. E' compito di noi ingegneri cercare di "educare" gli utenti a mandare allegati in formati standard e non usare formati proprietari.
No. Il gestore garantisce l'inalterabilità solo nella trasmissione di ciò che lui ha ricevuto al gestore del destinatario, ma non garantisce l'inalterabilità del contenuto fra il mittente e il gestore stesso.
Per ottenere la certezza, con validità legale, è necessaro far uso della firma digitale.
La cancellazione dall'albo di un iscritto comporta la disattivazione della sua casella di posta elettronica certificata. Le segreterie degli Ordini provinciali dovranno comunicare al CNI l'avvenuta cancellazione che provvederà a farla disattivare dal fornitore del servizio.
Un discorso analogo vale per le nuove iscrizioni. Ai nuovi iscritti va offerta la casella di posta elettronica del CNI ed in ogni caso va inserita la casella di posta elettronica certificata nell'apposito albo riservato accessibile dalle pubbliche amministrazioni. Per far attivare la casella di posta elettronica certificata è necessario inviare i dati richiesti al CNI che provvederà a farla attivare dal fornitore del servizio.
Certamente. In questo caso tuttavia otterrò un messaggio di anomalia che mi informa che la consegna non può essere certificata.
In questo caso si può dire che l'invio assomiglia ad una raccomandata cartacea semplice, cioè senza ricevuta di risposta.
Va tenuto presente che se la mia casella PEC non è abilitata alla ricezione di messaggi non PEC, il destinatario non PEC a cui ho inviato un messaggio non potrà rispondere alla casella PEC, ma dovrà procurarsi un altro indirizzo a cui rispondere.
Le caselle PEC possono essere utilizzate tramite la webmail collegandosi al sito webmail.ingpec.eu oppure configurando un qualsiasi programma di posta elettronica seguendo le istruzioni presenti in formato di filmati disponibili qui.
Altre informazioni sulla configurazione delle caselle sono disponibili qui.
Per ottenere assistenza tecnica sulla propria casella di PEC è possibile contattare il fornitore del servizio ArubaPec. E' attiva la casella assistenza[at]ingpec(dot)eu, a cui possono essere inviati messaggi di assistenza relativi all'utilizzo della casella di PEC sul dominio ingpec.eu o alla sua configurazione.
La casella rappresenta una valida alternativa al numero di call-center, 0575-050014, non solo perchè il numero di telefono è bombardato di telefonate ma anche perchè consente agli operatori di valutare con calma le richieste e di rispondere in maniera puntuale ed approfondita a tutte le richieste.
Per chiedere il ripristino della password è necessario inviare richiesta scritta via fax al
numero 0575-862020 accompagnata da fotocopia del proprio documento di identità.
Quando si è collegati al sito gestionemail.ingpec.eu alcuni dei dati anagrafici non sono modificabili (es. Partita Iva, e-mail non certificata, numeri di telefono).
Per cambiare uno o più di questi dati è necessaria necessaria una richiesta scritta con allegata fotocopia del documento di identità da inviare via fax allo 0575-862020 o via PEC a info[at]arubapec(dot)it